Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Algeri Marino"
Via del Campo, n. 35 - 66043 Casoli (Chieti)
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Partita Iva 02155650696 - Codice Fiscale 81002190692
Dirigente Scolastico: dott.ssa Costanza Cavaliere
Modalità di versamento per il contributo liberale:
Alla posta, mediante bollettino di c/c postale n° 10833663
intestato a "Istituto di Istruzione Superiore “ Algeri Marino“ via del Campo Sportivo, 35 - Casoli
INFORMAZIONI SU TASSE SCOLASTICHE OBBLIGATORIE E CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE
A partire dall’anno scolastico 2006/2007, il principio dell’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione, previsto dall’art. 34 della Costituzione, è stato esteso dalla normativa attuale, fino a ricomprendere i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali del 19-6-2003.
Conseguentemente, gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore entro l’assolvimento dell’obbligo scolastico (16 anni), sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali.
L'impianto normativo tuttora in vigore in tema di tasse scolastiche (Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200) prevede quattro distinti tipi di tributo: di iscrizione, di frequenza, di esame e di rilascio di diploma.
La misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990).
Tassa di iscrizione: è esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. L'importo è di 6,04 euro e si paga solo una volta presso la stessa scuola.
Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d'anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (Decreto Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L'importo è di 15,13 euro.
Tassa di esame: deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato. L’importo è di 12.09 euro. Il pagamento non è rateizzabile (art. 3 decreto ministeriale Finanze 16.09.1954).
Tassa di diploma: la tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L'importo e di 15,13 euro, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e per quello dei conservatori di musica. Per la tassa di diploma non è prevista la concessione di esonero per motivi di merito, ma solo quella per motivi economici o di appartenenza a speciali categorie (circolare ministeriale 15.05.1987, n. 146).
Esonero dalle tasse scolastiche
Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito:
- per merito (quando si prevede il conseguimento allo scrutinio finale di una media di voti pari o superiore agli 8/10);
- per motivi economici (per sapere se si rientra nelle fasce di esenzione in base al reddito e al numero dei familiari è sufficiente consultare le tabelle annuali aggiornate al tasso d’inflazione programmato, che il ministero pubblica annualmente (www.pubblica.istruzione.it cliccando nel riquadro “normative”);
- per appartenenza a speciali categorie di beneficiari (orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; ciechi civili. Alla stessa condizione la dispensa è concessa a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro).
Inoltre, sono dispensati dal pagamento delle tasse gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all’estero che vengano a svolgere gli studi in Italia. Per gli studenti stranieri la dispensa è concessa a condizioni di reciprocità, cioè che anche il Paese di origine riconosca la stessa agevolazione.
Ai fini della dispensa dalle tasse scolastiche è inoltre necessario che il voto in condotta non sia inferiore ad otto decimi.
L’esonero va richiesto secondo il modello in link “richiesta_esonero_tasse_scolastiche”.
Nella sezione Segreteria nella categoria Modulistica è possibile consultare e scaricare tutta la modulistica